
Asia's First Animal Tissue Bank
Policies
Rifiuto della raccolta di e-mail
Si informa che è vietata la raccolta non autorizzata degli indirizzi e-mail pubblicati sul presente sito web mediante programmi per la raccolta automatica degli indirizzi e-mail o altri dispositivi tecnici. Si ricorda che la violazione di tale divieto è soggetta a sanzioni penali ai sensi della Legge sulla promozione dell'utilizzo delle reti di informazione e comunicazione e sulla protezione delle informazioni.
Legge sulla promozione dell'utilizzo delle reti di informazione e comunicazione e sulla protezione delle informazioni, ecc. [in vigore dal 23.3.203] [Legge n. 11690, 23.3.2013, modificata da altra legge]
Articolo 50-2 (Divieto di raccolta non autorizzata degli indirizzi e-mail, ecc.)
① Nessuno può raccogliere indirizzi e-mail da un sito web utilizzando programmi che raccolgono automaticamente indirizzi e-mail o altri dispositivi tecnici senza il previo consenso del gestore o dell'amministratore del sito web.
② Nessuno può vendere o distribuire indirizzi e-mail raccolti in violazione del paragrafo ①.
③ Nessuno può utilizzare per la trasmissione di informazioni indirizzi e-mail sapendo che la loro raccolta, vendita o distribuzione è vietata ai sensi dei paragrafi ① e ②. [Testo integralmente modificato il 13.6.2008]
Articolo 74 (Sanzioni)
① Chiunque rientri in uno dei seguenti casi è punito con la reclusione fino a 1 anno o con una multa fino a 10 milioni di won. <Modificato il 17.2.2012 e il 28.5.2014>
1. Chiunque, in violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, apponga indicazioni simili su un prodotto, lo venda o lo esponga allo scopo di venderlo.
2. Chiunque, in violazione dell'articolo 44-7, paragrafo 1, punto 1, distribuisca, venda, noleggi o esponga pubblicamente simboli, testi, suoni, immagini o video osceni.
3. Chiunque, in violazione dell'articolo 44-7, paragrafo 1, punto 3, faccia pervenire ripetutamente a un'altra persona simboli, testi, suoni, immagini o video tali da provocare paura o ansia.
4. Chiunque compia atti in violazione dell'articolo 50, paragrafo 5.
5. Soppresso <28.5.2014>
6. Soppresso <23.1.2024>
7. Chiunque, in violazione dell'articolo 53, paragrafo 4, ometta di registrare le modifiche dei dati registrati o di notificare il trasferimento o l'acquisizione dell'attività, la fusione o la successione.
② Il reato di cui al paragrafo ①, punto 3, non può essere perseguito contro la volontà espressamente manifestata dalla persona offesa.
[Testo integralmente modificato il 13.6.2008]
Data di pubblicazione: ottobre 2024
